La cessione del credito Iva – Cessione del Credito è un accordo, tutelato dal codice civile, tramite il quale un credito viene ceduto ad un terzo che in questo modo potrà riscuotere il debito esistente.
I soggetti coinvolgi in questa tipologia di contratto sono 3:
- il creditore che cede il proprio diritto
- il cessionario, soggetto terzo, al quale viene trasferito il credito
- il ceduto, ossia il debitore.
La legge in materia stabilisce che la cessione del credito Iva – cessione del credito può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. Nella prima fattispecie il creditore deve garantire l’esistenza del credito, mentre nella seconda il credito è ceduto a fronte di un corrispettivo.
Il codice civile non prevede che il debitore debba fornire il suo assenso alla cessione del credito, ma è necessario che sia a conoscenza del trasferimento del credito. In questo modo saprà a chi deve andare il pagamento. La cessione avrà effetto definitivo solo quando il debitore l’avrà accettata.
Ma attenzione, esistono anche dei casi in cui il credito non può essere ceduto. Quali sono?
I casi di impossibilità di cessione del credito iva – cessione del credito sono 3:
- quando il credito ha carattere strettamente personale
- quando è vietata dalla legge
- quando tra creditore e debitore esiste un accordo di non cessione del credito
Quante tipologie di cessione del credito esistono?
Esistono due tipologie di cessione del credito quella pro soluto e quella pro solvendo. La prima si configura quando il creditore cede il credito e garantisce al cessionario solo della sua esistenza, senza specificare che il debitore provvede effettivamente al pagamento. La seconda tipologia esiste nel momento in cui il creditore deve garantire sia sull’esistenza del credito che sulla solvibilità del debitore.
Nel caso in cui si parla di imprese che devono riscuotere il credito il cessionario diventa la banca o un altro intermediario finanziario.